La legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha previsto la possibilità di ottenere detrazioni e benefici fiscali relativi alla realizzazione di interventi di riqualificazione di immobili preesistenti. In particolare l'articolo 1, commi da 219 a 223, disciplina una detrazione dall'imposta lorda spettante per le spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate).
Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, in cui è specificato che “(…) la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (…)”.
Sulla base delle analisi ed approfondimenti
effettuati nell’ambito del Piano Urbanistico Comunale è stata redatta dal Settore VII una
specifica planimetria, approvata con Delibera di Giunta comunale n. 107 del 28/10/2021, in cui sono delimitati gli ambiti urbani assimilabili
a zona A) e B) secondo le specifiche indicazioni del D.M. n. 1444/1968; quindi
sono delimitate le parti di territorio “equipollenti” alle zone A e B, nelle
more dell’adozione e successiva approvazione del Piano Urbanistico Comunale.
La redazione di un'apposita planimetria si è resa necessaria per le seguenti motivazioni:
- lo strumento urbanistico vigente (PRG) risale agli anni 80 del secolo scorso, e non individua neanche l’area centrale storica (zona A), come peraltro imponeva il D.M. 1444/1968;
- negli ultimi quarant’anni il territorio comunale ha subito un significativo sviluppo a prevalente carattere residenziale, in mancanza di un aggiornamento della strumentazione urbanistica vigente;
- le destinazioni urbanistiche del PRG vigente risultano essere completamente slegate dall’attuale assetto territoriale, determinando anche problematiche interpretative in ordine a quanto previsto per la procedura “Bonus facciate”;
- strumenti urbanistici obsoleti, ancora vigenti, non devono determinare danni ai cittadini che intendono usufruire dei benefici che il legislatore ha emanato in ordine alla riqualificazione degli edifici residenziali.
L'approvazione della planimetria del territorio comunale, con la delimitazione degli ambiti urbani equipollenti alle zone A) e B) di cui al D.M. n. 1444/1968 consente quindi al Settore Pianificazione e Controllo del Territorio il rilascio delle certificazioni previste dalla Legge n. 160/2019 per i procedimenti relativi alla detrazione dall'imposta lorda spettante per le spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate), evitando l’impedimento ai cittadini che ne abbiano i requisiti di conseguire i benefici di cui alla legge citata.
La richiesta della certificazione di assimilabilità va effettuata secondo le modalità previste per i certificati di destinazione urbanistica, specificando la finalità per cui tale certificazione viene richiesta.
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